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D.Lvo 18/02/2005 n. 594. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autoritā competente la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1. 5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autoritā competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 11, comma 2. 6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autoritā competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 5, comma 13. 7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autoritā competente per gli altri. 9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autoritā competenti. 10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo. Art. 17. - Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 5. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, che intendono conformarsi alle disposizioni di cui all'allegato II dello stesso decreto ministeriale e ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra siano stati giā presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto la loro valutazione č effettuata nell'ambito del procedimento integrato. 2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autoritā presso la quale sono stati avviati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformitā ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti giā muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale č rimessa al Consiglio dei Ministri. 3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli impianti esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, nelle more della loro approvazione. E' facoltā del gestore di integrare la domanda giā presentata a seguito della pubblicazione del pertinente decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In tale caso il termine di cui all'articolo 5, comma 12, decorre dalla data di presentazione dell'integrazione. 4. Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrate ambientali giā rilasciate, nonchč le autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa autoritā che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la necessitā di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4. 5. Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, non si applica al gestore di una attivitā industriale per la quale č prevista l'emanazione di un calendario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, fino al termine fissato nel calendario e nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata entro tale termine. Art. 18. - Disposizioni finali 1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del gestore. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitā produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalitā, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto, nonchč i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 5, comma 9. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessitā, delle attivitā svolte dall'autoritā competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonchč della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitā produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere introdotte modifiche all'allegato V, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale. 4. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universitā e gli istituti di ricerca, le societā per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autoritā competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autoritā competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, nell'ambito dei compiti istituzionali ad essa demandati. 5. L'autoritā competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autoritā competente puo' avvalersi dell'osservatorio di cui all'articolo 13 del presente decreto. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitā produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalitā di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu' di una autoritā competente. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri delle attivitā produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati I, III e IV emanate dalla Commissione europea. Ogni qualvolta tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento adottato, di concerto con i Ministri delle attivitā produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza. 8. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nč minori entrate a carico della finanza pubblica. 9. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di intesa tra i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivitā produttive, sono stabilite le modalitā di coordinamento delle fasi procedurali connesse tra il procedimento unico di cui al decretolegge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al presente decreto. 10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilitā in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, connessi con gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto. Art. 19. - Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2. 2. E' abrogata la lettera d) dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93. 3. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. E' abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 5. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. 6. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 29 maggio 2003, 19 novembre 2002 e 23 novembre 2001, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2002 e 24 febbraio 2003. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2005 Ciampi, Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro delle politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attivitā produttive Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato I (articolo 1, comma 1) CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1 |
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